Computo in quota di riserva
Misura finalizzata all’incremento delle opportunità occupazionali per persone con disabilità ai sensi della L.68/99.
Computo del lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto
Ai sensi dell’articolo 4 comma 4 della legge 68/99 il datore di lavoro può computare nella quota di riserva i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia a condizione che abbiano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60%.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del decreto del presidente della Repubblica 333/2000 il datore di lavoro può computare nella quota di riserva i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%, solo qualora l’inabilità non sia causata dal mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Computo del lavoratore già invalido prima della costituzione del rapporto di lavoro
Il datore di lavoro può computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, se non assunti tramite il Collocamento mirato, nel caso in cui abbiano:
- una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, oppure pari o superiore al 51% per le aziende in prima fascia 15-35 dipendenti (articolo 3 comma 5 decreto del presidente della Repubblica 333/2000);
- una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46% se con disabilità intellettiva o psichica.
Computo del lavoratore in somministrazione
Il datore di lavoro può richiedere il computo per lavoratori disabili con contratto di somministrazione per missioni di durata non inferiore a 12 mesi ai sensi dell’articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 81/2015, con una riduzione della capacità lavorativa superiore o pari al 46% .
La richiesta di computo spetta all’impresa utilizzatrice mentre la richiesta del relativo nulla osta spetta dell’agenzia di somministrazione.
Computi relativi a passaggio ad altro datore di lavoro
Il nuovo datore di lavoro può chiedere il computo per passaggio diretto qualora vi siano lavoratori già assunti ai sensi della legge 68/99 o prima dell’entrata in vigore della stessa che, mantenendo le medesime mansioni, intendano passare senza soluzione di continuità da un datore di lavoro ad un altro.
L'operatore provvede a verificare la permanenza dei requisiti necessari per il computo nella quota di riserva della nuova azienda:
- verbali d'invalidità;
- assunzione nell'azienda di provenienza ai sensi della legge 68/99 o precedenti.
Solo nel caso tali requisiti non siano rispettati, l'operatore comunica al datore di lavoro il diniego al computo in quota di riserva.
Vardatori
Qualora il passaggio del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro avvenga per cessioni di ramo d'azienda, cessioni di contratto, fusioni, incorporazioni, cambio appalto, il nuovo datore di lavoro provvede a comunicare al Collocamento mirato, tramite vardatore le modifiche intervenute come per la generalità degli altri lavoratori.
Invio richiesta computo
La richiesta di computo va inviata tramite il portale Sintesi-Lecco allegando il verbale di invalidità civile completo di tutte le pagine.
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