Carico familiare
Per ogni persona a carico –12 punti. Per carico familiare si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità per la corresponsione dell’assegno familiare.
Le persone da considerarsi a carico sono:
- coniuge convivente e disoccupato che abbia dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 150/2015;
- figlio minorenne convivente a carico;
- figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato che abbia dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 150/2015, convivente e a carico;
- fratello o sorella minorenne convivente e a carico;
- coniuge, figlio, fratello o sorella se invalidi permanenti inabili al lavoro conviventi e a carico.
Condizione economica
Ai fini della determinazione del reddito si considera qualsiasi tipo di reddito (mobiliare e immobiliare) lordo del lavoratore disabile con esclusione del suo nucleo familiare, fino a 7.746,85 euro verrà considerato pari a zero; oltre 7.746,85 euro si attribuiranno +48 punti; per ogni ulteriori 516,45 euro +12 punti.
Dal reddito lordo si intendono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
Grado di invalidità
Unicamente per gli avviamenti presso datori di lavoro pubblici, oltre a quanto stabilito dai punti da a) a d) devono essere considerati anche i punteggi attribuiti dalla tabella allegata al decreto del presidente della Repubblica 246/97, così di seguito modificata:
Percentuali: Punteggio: Categorie: Punteggio:
100% - 80% -28 1° e 2° cat. -28
79% - 67% -21 3° e 4° cat. -21
66% - 51% -14 5° e 6° cat. -14
50% - 34% -7 7° e 8° cat. -7
Anzianità di iscrizione
A tutti gli iscritti al 30 aprile 1988 è attribuito un punteggio base uguale a + 1000; su tale punteggio base sono da operare le variazioni indicate al presente punto ed a quelli successivi, con l’avvertenza che il punteggio da attribuire per l’anzianita' di iscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento senza considerare le frazioni:
- Per le iscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese punti +1;
- Per le iscrizioni effettuate precedentemente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno togliere dal punteggio base per ogni mese punti –1;
Difficoltà di locomozione nel territorio
A parità di punteggio, all’atto dell’avviamento del lavoratore verrà tenuta in considerazione la minor distanza tra il domicilio dello stesso e la località di impiego. Tale disposizione è riferita nel caso in cui la scheda-lavoratore attesti l’esistenza di difficoltà di locomozione;
Note
I lavoratori con disabilità, licenziati per riduzione del personale o per giustificato motivo aggiuntivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento in azienda in base alla articolo 8 comma 5 della legge 68/99.