Tirocini extracurriculari - servizi per le aziende

Lo Sportello Stage promuove l'organizzazione di tirocini extracurriculari presso le imprese private e pubbliche, al fine di favorire una migliore conoscenza del mondo del lavoro e/o l'acquisizione di competenze professionali.


Lo Sportello Stage della Provincia di Lecco si occupa di promuovere l'organizzazione di esperienze di tirocini extracurriculari presso le imprese pubbliche e private del territorio, al fine di favorire una migliore conoscenza del mondo del lavoro. I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

L'esperienza di tirocinio è regolamentata dalla delibera di giunta regionale X/7763 del 17 gennaio 2018, dagli Indirizzi regionali in materia di tirocini e dal DDS 6286 del 7 maggio 2018 e dal Decreto 8570 del 18 giugno 2025 - Indirizzi regionali in materia di tirocini. Aggiornamento delle disposizioni attuative della D.G.R. n. X/5451/2016 e della n. X/7763/2018 e avvio nuova piattaforma di monitoraggio S.I.T.E.C.

I tirocinanti possono essere individuati direttamente dall’azienda oppure, su richiesta, dallo Sportello Stage attraverso un servizio gratuito di ricerca e preselezione di tirocinanti in base alle caratteristiche espresse dalle aziende.

Ricerca e preselezione dei tirocinanti

Nel caso l'azienda non abbia già individuato il tirocinante da inserire, lo Sportello Stage offre un servizio gratuito di ricerca e preselezione di tirocinanti in base alle caratteristiche espresse dalle aziende

I potenziali tirocinanti possono essere ricercati tramite un’estrazione dalla banca dati dei nominativi iscritti ai Centri per l’impiego della Provincia di Lecco o tramite la pubblicazione di un annuncio di ricerca anonimo nella sezione dedicata.

Per usufruire del servizio di ricerca e preselezione di tirocinanti è necessario compilare e restituire via mail all’indirizzo sportellostage@provincia.lecco.it la Scheda Ricerca Tirocinante scaricabile nella modulistica

Attivazione tirocinio extracurriculare

Lo Sportello Stage offre ai datori di lavoro un servizio gratuito e di qualità nel rispetto della normativa vigente garantendo:

  • supporto nella progettazione del percorso formativo e nell'individuazione del profilo professionale più idoneo
  • presa in carico del tirocinante e rilascio della dichiarazione di immediata disponiblità al lavoro
  • predisposizione della Convenzione e del Progetto Formativo Individuale
  • tutoraggio e assistenza costante
  • Rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio

È possibile presentare la richiesta per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare tramite due canali:

  • presentando un'Istanza online sul portale della Provincia di Lecco (per l’autentificazione è necessario essere in possesso di Spid)
  • via e-mail all'indirizzo sportellostage@provincia.lecco.it inviando tutta la documentazione compilata e firmata

L’avvio dei tirocini tramite il Centro per l’Impiego è previsto di norma due volte al mese, a inizio e a metà mese, in modo da poter garantire i controlli quindicinali richiesti da Regione Lombardia. La documentazione deve essere presentata 15 giorni prima della data di avvio prevista o comunque nelle modalità concordate con lo Sportello Stage.

Modulistica

Per l'attivazione del tirocinio extracurriculare è necessario presentare la seguente documentazione:

  • Scheda adesione azienda compilata in tutte le sue parti e corredata dalla fotocopia di un documento d’identità del Legale Rappresentante;
  • Scheda adesione tirocinante da compilare e firmare a cura del tirocinante e corredata dalla fotocopia di un documento d’identità, del codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno (per cittadini stranieri);
  • Documento indicate le attività e le competenze da acquisire quale obiettivo del tirocinio. Il documento deve essere predisposto individuando il profilo professionale più attinente tra quelli del Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) - ALLEGATO 2 di Regione Lombardia e indicando massimo due competenze del profilo;
  • Dichiarazione relativa alle misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Circolare n. 8/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro firmata per presa visione;
  • Dichiarazione di responsabilità del soggetto ospitante nella quale assicura l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori;

Modalità di attivazione: Convenzione, Progetto formativo, Registro presenze

Lo Sportello Stage, dopo aver ricevuto e verificato la modulistica compilata, conferma l’avvio del tirocinio e trasmette la Convenzione collettiva, il Progetto formativo individuale e il Registro presenze fornendo le necessarie indicazioni per la sottoscrizione e la restituzione. 

La Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini. La Convezione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione. Il formato corretto di firma digitale recepito dal SITEC è CAdES (p7m).

Le Convenzioni di tirocinio sono soggette a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate) ai sensi del d.p.r. 131 del 26 aprile 1986.

La marca da bollo potrà essere pagata tramite Modello F24 il soggetto ospitante dovrà fornire la quietanza di pagamento, debitamente compilate come segue:

  • Sezione CONTRIBUENTE: dati anagrafici del richiedente
  • Sezione ERARIO: codice tributo 1552
  • Anno di riferimento: di sottoscrizione della convenzione
  • Importi a debito versati: 16€

Copia del pagamento dovrà essere inviata allo Sportello Stage per il caricamento in SITEC.

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Il Progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali e l’importo mensile lordo dell’indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento ai profili professionali previsti dal Quadro Regionale degli Standard Professionale di Regione Lombardia.

In relazione alle firme del progetto formativo si specifica che:

  •  il tirocinante potrà firmare, alternativamente, con firma digitale o firma elettronica qualificata, o firma autografa. In caso di tirocinanti minorenni è prevista la firma digitale o firma elettronica qualificata, o firma autografa del genitore o di chi ne esercita la potestà parentale o la tutela legale. In caso di tutela legale diversa dal genitore è sempre necessario acquisire la documentazione attestante il ruolo di tutore legale. In caso di sottoscrizione con firma autografa, sarà necessario consegnare anche copia di un documento di identità (o permesso di soggiorno in caso di cittadini extra-comunitari) in corso di validità.
  • per il soggetto promotore e il soggetto ospitante è prevista la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma
  • il formato corretto di firma digitale recepito dal SITEC è CAdES (p7m).

Nel caso in cui il tirocinante firmi il PFI con firma autografa, le successive firme digitali del soggetto ospitante e del soggetto promotore dovranno essere apposte sul PFI scansionato riportante la firma autografa del tirocinante e del genitore, se minorenne.

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Il Registro presenze è il documento che viene utilizzato per registrare le presenze del tirocinante e attestare quindi il regolare svolgimento delle attività formative. Deve essere compilato giorno per giorno e riportare al suo interno le date di svolgimento delle attività di tirocinio, gli orari di entrata e uscita, la descrizione delle attività svolte ogni giorno ed essere firmato quotidianamente da tirocinante e tutor aziendale.

Soggetti coinvolti

Destinatari

I tirocini extracurriculari sono rivolti a:

  • soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 150/2015;
  • soggetti occupati in cerca di altra occupazione;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
  •  studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica durante il periodo estivo (tirocinio extracurriculare estivo di orientamento)

Soggetto promotore

Lo Sportello Stage della Provincia di Lecco in qualità di soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

Soggetti ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante:

  • deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
  • fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio.
  • ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all’unità maggiore, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:

  • strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
  • strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
  • strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.

Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si devono ricomprendere:

  • il o i titolari d’impresa;
  • i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
  • i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.

Limiti all'attivazione dei tirocini

Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio.

I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione.

Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro). Resta inteso che il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.

Nell’ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

Non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il Centro per l'Impiego si riserva di verificare le condizioni e gli obiettivi del progetto formativo e di confermare o negare di conseguenza l'attivazione del tirocinio richiesto.

Durata

Le durate massime dei tirocini, comprese le eventuali proroghe, sono:

  • Sei mesi per i tirocini extracurriculari in cui si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con Quadro europeo delle qualifiche EQF livello 3 prorogabile una sola volta fino ad un massimo di 12 mesi se si prevede l'acquisizione di un'ulteriore competenza di livello 4;
  • Dodici mesi per i tirocini extracurriculari in cui si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • Due mesi per i tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo - non prorogabile.

Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

  • € 500,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400,00 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
  • € 350,00 mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di € 300,00 mensili.

Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento. L’indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a € 500,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a € 400,00 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

 

Comunicazione Obbligatoria

I tirocini extracurriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9-nbis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.

Si raccomanda, quindi, al soggetto ospitante di effettuare l’invio della Comunicazione Obbligatoria (COB) di tirocinio in concomitanza con la sottoscrizione del Progetto Formativo o comunque entro le 24 ore precedenti l’avvio del tirocinio. Copia della COB dovrà essere inviata allo Sportello Stage.

Garanzie assicurative

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire l’attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

  • assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL;
  • assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, e il datore di lavoro deve farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

  • formazione generale
  • formazione specifica;

b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

  • organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda
  • rischio intrinseco aziendale;

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 “la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro [n.d.r. in occasione dell’avvio del tirocinio] o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.

Si precisa che anche l’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, conferma che la formazione deve avvenire in occasione:

  1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni
  3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose

in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Viene, inoltre, specificato che costituisce credito formativo, ai fini della formazione generale e specifica, la formazione derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

Si ricorda che il mancato adempimento degli obblighi sopra descritti prevede una sanzione penale o pecuniaria a carico del datore di lavoro. Dovrà essere fornita al soggetto promotore copia dell’attestato di partecipazione al percorso relativo alla sicurezza.

Nel caso in cui il tirocinante abbia già svolto la formazione (sia generale che specifica) sarà cura dell’azienda acquisirne una copia e verificare la validità della stessa. Se la formazione svolta è ritenuta valida in relazione alle mansioni che il tirocinante dovrà svolgere, l’azienda dovrà darne comunicazione scritta al Centro per l'Impiego allegando anche la copia degli attestati sulla sicurezza.
Si precisa che la formazione generale è un “credito formativo permanente”, mentre quella specifica ha validità quinquennale. L’aggiornamento deve essere svolto prima della scadenza del quinquennio.

Al fine di tutelare sia il soggetto ospitante che il tirocinante, in assenza di idonea documentazione attestante lo svolgimento della formazione sulla sicurezza o l’avvio della stessa “contestualmente all’assunzione” (avvio del tirocinio), il Centro per l'Impiego non darà seguito alla richiesta di attivazione del tirocinio.

Tutorship

Il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell’attestazione finale.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio. Il tutor del soggetto ospitante, infatti, dovrà vigilare sulla corretta compilazione giornaliera del registro di tirocinio.

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Proroga dell’esperienza di tirocinio

L’eventuale proroga del tirocinio, nei casi previsti dalla normativa, deve essere concordata tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante almeno 15 giorni prima della conclusione prevista per il tirocinio.

La richiesta di proroga (in forma scritta tramite e-mail) dovrà essere trasmessa dal soggetto ospitante, con il consenso del tirocinante, al soggetto promotore e dovrà contenere i motivi per cui non si sono raggiunti gli obiettivi formativi nel periodo di tirocinio inizialmente previsto o i motivi per cui si rende opportuno un ampliamento della formazione in tirocinio. Tali motivi devono essere condivisi dal tutor provinciale.

Si precisa che l’opzione di prorogare il tirocinio è prevista una volta sola e che tra il tirocinio e la sua proroga non vi deve essere alcun giorno lavorativo di interruzione.

In particolare si evidenzia che il Centro per l’Impiego non sottoscriverà proroghe di tirocinio se il soggetto ospitante non dimostrerà di avere adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008.

Interruzione dell’esperienza di tirocinio

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore solo in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e/o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone comunicazione formale tramite e-mail alle parti.

Il tirocinante, per poter interrompere il tirocinio, deve predisporre una comunicazione scritta che ne indichi le motivazioni e trasmetterla tramite e-mail ai tutor del soggetto promotore e ospitante.

Contatti

Sportello Stage

Corso Matteotti, 3 - 23900 Lecco

Elisabetta Vismara 0341 295547
Indirizzo Corso Matteotti, 3 - 23900 Lecco

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Pagina aggiornata il Mon Apr 27 17:01:15 CEST 2026

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